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STATUTO
ALLEGATO
"B" All'atto Notaio Paggi Monica del 20 Febbraio 2023
Rep. n. 8916 raccolta n. 6047, registrato a Pistoia il 24 Febbraio 2023 al
n. 1138.
ART. 1 E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione sotto la denominazione sociale "ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI" in sigla "A.N.I.A.G." o semplicemente "ANIAG". L'Associazione ha sede nel Comune di Pistoia (PT), in Via Fiorentina n. 693. La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. SCOPI E SPIRITO ASSOCIATIVO
ART. 2 L'A.N.I.A.G. non ha scopi di lucro. L'A.N.I.A.G. è un'associazione apolitica e apartitica. Ha come scopo unico ed imprescindibile di associare ingegneri, architetti e geometri, per dotarli di una struttura di supporto che ne faciliti i compiti professionali e dia adito a forme di cooperazione interattive, a livello nazionale e internazionale, mirate anche all'incremento soggettivo di conoscenze tecniche specifiche. L'A.N.I.A.G. è, inoltre, un importante aiuto per quei giovani che, ottenuta l'abilitazione, stanno iniziando l'attività, assistendoli nella crescita professionale ed aiutandoli a rendersi tecnici coscienti e preparati. Pertanto, lo spirito che fa nascere l'Associazione A.N.I.A.G. è lo spirito di persone corrette e responsabili che intendono collaborare fra loro avvalendosi delle più moderne tecnologie al fine di offrire servizi migliori alla clientela, sia essa privata che pubblica, e tutelare i propri interessi economici. Quale associazione volontaria, l'A.N.I.A.G. concorre al conseguimento dei fini dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni in materia di Protezione Civile in occasione di catastrofi e calamità naturali su tutto il territorio della Comunità Europea. E' espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 3 Per il conseguimento dello scopo associativo, L'A.N.I.A.G. mette a disposizione dei propri iscritti servizi telematici utili all'attività professionale e alla ricerca attraverso la rete internet o altra rete anche privata; effettua corsi di aggiornamento professionale anche mediante videoconferenza, stipula convenzioni con le Aziende nonché con Istituti di Credito ed Assicurativi, pubblicizza le attività professionali svolte dai medesimi. L'A.N.I.A.G. può inoltre stipulare apposite convenzioni al fine di fornire ai clienti degli associati particolari agevolazioni economiche. COOPERAZIONI ESTERNE ART. 4 L'A.N.I.A.G. stabilisce rapporti di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, in particolare con gli Ordini ed i Collegi professionali. Salvaguardando la propria autonomia può aderire a Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni e promuovere e partecipare a centri studi, fondazioni, enti e società anche se di capitali, nonché aderire ad associazioni che abbiano le stesse finalità dell'A.N.I.A.G. e che comunque con essa non siano in contrasto o che perseguano scopi affini. Sempre per il conseguimento dello scopo associativo e salvaguardando la propria autonomia, può prendere parte a società operanti nel settore delle telecomunicazioni e società produttrici di software o hardware. COMMISSIONI INTERNE
ART. 5 Al fine di sviluppare le varie iniziative dell'associazione, vengono formate delle commissioni di studio interne. I membri delle varie commissioni vengono proposti dagli associati ed eletti dal Consiglio Direttivo una volta valutata l'idoneità degli stessi; il tutto con le modalità e i tempi che detto Consiglio Direttivo riterrà opportune. Ciascun membro potrà rimanere in carica al massimo per un periodo di un anno e può essere rieletto. SOCI, ISCRIZIONI, QUOTA ANNUALE
ART. 6 Il numero dei Soci è limitato. Possono essere iscritti all'Associazione tutti coloro che sono iscritti negli Albi degli Ingegneri, Architetti e Geometri ed in possesso di quei requisiti professionali e morali che, in armonia con lo spirito associativo sopra precisato, sono essenziali per perseguire gli scopi stessi dell'associazione. Sono pertanto esclusi tutti i professionisti che sono sospesi o cancellati dall'albo di appartenenza. Possono inoltre essere iscritte all'A.N.I.A.G. associazioni, sempre se in possesso dei requisiti sopra elencati, o società di professionisti. Nel caso di società, l'oggetto sociale dovrà contenere attività connesse alla professione di Geometra, Architetto o Ingegnere ed avere almeno una di queste figure professionali quale legale rappresentante.< ART. 7 Chi desidera aderire all'Associazione dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo seguendo le procedure indicate sul sito www.aniag.it - www.aniag.org con l'attestazione del versamento della quota annuale. Spetterà allo stesso Consiglio Direttivo, entro 5 giorni feriali dal ricevimento della stessa, valutare l'idoneità di ogni aspirante socio. L'iscrizione si avrà per avvenuta all'atto della pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione nell' elenco dei soci. In tale elenco verrà inserito il cognome, il nome, la provincia, il numero di iscrizione all'albo di appartenenza, la data di iscrizione; oltre ad eventuali altri dati ritenuti indispensabili per il perseguimento dello scopo associativo. In caso di diniego della domanda, il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione scritta motivando la decisione e rimborsando la quota versata all'aspirante socio. ART. 8 La quota di iscrizione annuale all'A.N.I.A.G. sarà determinata nell'Assemblea annuale per l'approvazione del rendiconto relativamente all'anno successivo a quello in cui si tiene l'Assemblea. La quota associativa avrà scadenza annuale. Chi non provvederà al versamento della relativa quota, verrà automaticamente escluso dall'A.N.I.A.G. previa delibera del Consiglio Direttivo. Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione potrà comunque in qualunque momento presentare al Consiglio Direttivo comunicazione scritta delle dimissioni, mediante pec o posta elettronica ordinaria, purché debitamente sottoscritta, anche con firma digitale. È facoltà del Consiglio Direttivo dell'ANIAG, delegare alla riscossione delle quote associative anche società esterne tramite apposita convenzione e con modalità che riterrà più opportune. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile. DEONTOLOGIA
ART. 9 Ciascun Socio è tenuto a seguire le direttive deontologiche dell'associazione al fine di creare e salvaguardare una rispettabile immagine dall' A.N.I.A.G. stessa. ART. 10 Ogni Socio dell'A.N.I.A.G. ha diritto di: a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettandone le norme previste dai regolamenti; b) usufruire di tutte le agevolazioni e concessioni dell'Associazione; c) esprimere nelle sedi deputate il proprio voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; d) promuovere nuove iniziative per il raggiungimento dello scopo dell'associazione; e) proporre i membri delle commissioni interne di studio; f) voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. ART. 11 Ogni Socio dell'A.N.I.A.G. ha il dovere di: a) accettare i principi ispiratori del presente statuto ed ogni norma emanata dagli organi direttivi dell'Associazione; b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente; c) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell'Ambito della Associazione attraverso i suoi organismi, pena l'espulsione dalla Associazione; d) comunicare entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento del provvedimento, la sua sospensione o cancellazione dall'albo professionale di appartenenza; e) comunicare tempestivamente l'avvenuto cambio di indirizzo della residenza e del luogo di lavoro; f) comunicare tempestivamente la sua cancellazione all'albo professionale di appartenenza, anche qualora venga successivamente richiesta iscrizione presso altro albo o nel caso di trasferimento della propria residenza in altra provincia. Nel caso di società o studi associati, dovrà essere tempestivamente comunicato ogni modifica apportata allo statuto sociale e la nomina o revoca dei legali rappresentanti. ART. 12 A riconoscimento dei meriti acquisiti, la Direzione nazionale su proposta del proprio Consiglio Direttivo, può conferire particolari titoli di merito, a coloro che assicurano significativi vantaggi all'Associazione. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13 Sono organi dell'Associazione: 1) L'Assemblea; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente; 4) Il Vice Presidente; 5) Il Collegio dei revisori; 6) Il Collegio dei Probiviri. ART. 14. - ASSEMBLEA - L'assemblea dell'associazione è composta da tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali. L'associato impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta autografata. La delega, sottoscritta anche con firma digitale, può essere inviata all'associazione a mezzo pec o posta elettronica ordinaria, allegando copia di un documento d'identità valido. Ogni delegato può rappresentare non più di 5 (cinque) associati. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con una delle seguenti modalità: a) a mezzo posta elettronica sottoscritta con firma digitale del Presidente del Consiglio Direttivo all'indirizzo e-mail fornito ai soci al momento della loro iscrizione o successivamente variato; b) a mezzo PEC all'indirizzo fornito dai soci al momento della loro iscrizione o successivamente variato; c) a mezzo lettera raccomandata postale all'indirizzo indicato dai soci al momento della richiesta della loro iscrizione o successivamente variato. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà contenere l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e deliberare nonché il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Potrà essere prevista una riunione in seconda convocazione che, comunque, non potrà essere convocata nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì inviato ai componenti l'Organo di Controllo, se nominato dall'assemblea. Gli avvisi di convocazione delle assemblee e le relative deliberazioni verranno pubblicate inoltre sul sito ufficiale dell'associazione. La riunione potrà tenersi anche in località diversa dalla sede sociale purché in territorio nazionale o anche tramite videoconferenza con l'ausilio di strutture informatiche all'uopo realizzate per garantire la partecipazione al voto di ciascun socio. Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria dovrà tenersi anche entro il mese di aprile per la discussione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio relativo al periodo 1° gennaio/31 dicembre dell'anno precedente. L'assemblea ordinaria potrà essere convocata altresì quando ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per modifiche da apportare allo statuto e negli altri casi previsti dalla Legge. Le assemblee potranno essere convocate anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto da inviarsi al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti che si ritiene di voler discutere e deliberare. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di quest'ultimo viene presieduta da un Socio nominato dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nominerà altresì il Segretario. Nelle assemblee straordinarie, a discrezione del Consiglio Direttivo, la verbalizzazione potrà essere affidata ad un Notaio. Le assemblee, in seduta ordinaria o in seduta straordinaria, sono valide - in prima convocazione - purché sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e le relative deliberazioni saranno ritenute valide purché approvate dalla maggioranza dei votanti. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni in questo caso sono valide purché approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati all'assemblea stessa. È compito dell'Assemblea, oltre a quanto previsto nel presente statuto: a) l'approvazione del rendiconto; b) l'emanazione delle direttive di massima per il perseguimento degli scopi associativi; c) la nomina del consiglio direttivo; d) la nomina del collegio dei revisori dei conti; e) la nomina del collegio dei probiviri. ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci. Si compone di un numero dispari di consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di nove. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati membri del Consiglio direttivo soltanto i soci regolarmente iscritti con almeno quattro anni di anzianità nell'associazione. La cessazione della qualità di socio comporta automaticamente la cessazione della carica di membro del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo interno un Presidente ed un Vice Presidente. Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri per gli atti di straordinaria amministrazione dell'Associazione con la sola eccezione di quanto a norma di legge o di statuto è riservato all' assemblea dei soci. Al consiglio direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 2382, 2383, 2385, 2386 e seguenti del Codice Civile. Il consiglio direttivo potrà predisporre un regolamento relativo alla struttura interna dell'Associazione ed al suo funzionamento. Il regolamento sarà sottoposto alla approvazione dell'Assemblea e verrà pubblicato sul sito internet dell'associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo indisponibilità dal vice-Presidente, a mezzo fax o posta elettronica da inviare a tutti i componenti e, se nominato, ai componenti dal Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Le riunioni a cui partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, del collegio Sindacale sono ritenute valide anche senza la formalità di convocazione suddetta. ART. 16 - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE - Al Presidente è attribuita la firma sociale e la rappresentanza negoziale e legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spettano tutti i poteri per la ordinaria amministrazione dell'associazione: egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e l'attuazione dei programmi approvati dall'Assemblea dei Soci. In caso di suo impedimento o assenza le sue funzioni sono espletate dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcuni dei poteri di sua competenza. ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO - L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge, dovrà dotarsi di un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, composto da iscritti al registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Organo di Controllo dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Allo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. da 2397 a 2409-septies del Codice Civile in materia di collegio sindacale e revisione legale. ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o sia imposto dalla legge, nominerà il Collegio dei Probiviri. Ad esso verrà demandato il compito di giudicare il comportamento del socio nei confronti dell'associazione o nei confronti di altro socio. Allo stesso Organo spetterà il diritto di emanare sanzioni nei confronti di coloro che si rendano passibili di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione. Il provvedimento sanzionatorio non potrà essere adottato se non con le più ampie garanzie di difesa del socio e previo parere scritto motivato non vincolante del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei probiviri sarà composto di tre membri e dureranno in carica quattro anni . Giudicherà ex bono et aequo ed il suo giudizio sarà inappellabile. I suoi componenti non potranno ricoprire altri incarichi all'interno dell'associazione. LOGO, MARCHIO, SITO INTERNET E
POSTA ELETTRONICA
ART. 19 A ciascun socio è data la possibilità di fregiarsi del marchio o logo dell'associazione, da apporre su propria carta intestata o documento tecnico. L'associazione fornisce a ciascuno degli iscritti un proprio indirizzo e - mail utile per la corrispondenza ufficiale con la Direzione Nazionale. Non potranno essere presi in considerazione dalla Direzione Nazionale comunicazioni pervenute da altri indirizzi e - mail. Il sito ufficiale dell'associazione è costruito all'indirizzo www.aniag.it o www.aniag.org. PATRIMONIO
ART. 20 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dalle quote associative versate da ciascun Socio; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) dai contributi e donazioni di Privati, Enti pubblici e Privati, ivi compresa la Comunità Europea; d) dalle attrezzature hardware e software, dai beni mobili e immobili che l'associazione acquisterà per il conseguimento dei propri scopi sociali; e) dalle quote societarie che l'A.N.I.A.G. acquisterà per il conseguimento dei propri scopi sociali. In caso di scioglimento dell'Associazione, liquidatore sarà il Presidente in carica coadiuvato dal Vice presidente. NORME CONCLUSIVE
ART. 21 Il presente statuto forma legge per tutti gli associati che lo accettano nel totale dei suoi contenuti. Esso può essere modificato dall'Assemblea, riunita in seduta straordinaria con le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto e con voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati all'assemblea stessa. ART. 22 L'A.N.I.A.G. può essere sciolta soltanto dall'Assemblea in seduta straordinaria. La proposta di scioglimento deve ottenere il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea all'atto dello scioglimento si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 23 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa prevista dal Codice Civile e dalle leggi che regolano la materia. ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE - Ogni controversia nascente tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nonché promossa da o nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo interno, revisori o liquidatori, in relazione all’esercizio dell’attività associativa, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché all’esistenza, validità, interpretazione e/o inadempimento del presente Statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà sottoposta alla competenza del Collegio dei Probiviri, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il cui lodo sarà inappellabile. In mancanza del Collegio, sarà oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss. mm. ii., e secondo le disposizioni del Regolamento di procedura del Servizio di Mediazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato (sede di Pistoia). In caso di sospensione o cancellazione di detto Organismo dal Registro, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti all’Organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Il Foro competente è quello di Pistoia. |